La Corte di Cassazione ha precisato alcuni aspetti relativi agli incidenti stradali e al risarcimento dovuto per le auto pirata. In effetti, la garanzia del Fondo di Garanzia Vittime della Strada è possibile soltanto quando la vittima riesce a dimostrare di non essere riuscita ad annotare il numero di targa di chi l’ha investita e le sue generalità.
Quello che la sentenza richiede è un minimo di diligenza. In pratica, non verrà risarcita dal Fondo la persona che, nonostante il danneggiamento da parte di un automobilista che non ha fornito gli estremi dell’assicurazione, abbia avuto il tempo e la lucidità di annotare numero di targa, marca, modello, colore e altro ancora.
Questa differenza di trattamento serve a evitare che i truffatori abbiano vita facile, altrimenti si potrebbe chiedere un risarcimento per un incidente provocato da un mezzo che non esiste. Inoltre, il risarcimento non scatta nemmeno se la vittima dell’incidente parla con l’investitore, dopo che questo si è fermato per accertarsi dello stato di salute dell’investito e si allontana soltanto dopo, per poi lamentare dolori e patologie che in precedenza non erano state riscontrate.
Fonte: newsgo 21 dicembre 2015